1 DEFINIZIONI
1.1 FORNITORE. LA SOCIETÀ DP VISION ADRIATICA CON SEDE LEGALE IN MILANO (MI) ALLA IN MILANO, VIA DANTE 4, 20121 MILANO – MI – PARTITA IVA 11846350962.
1.2 CLIENTE. LA PERSONA FISICA O GIURIDICA O L’ENTE CHE SOTTOSCRIVE IL MODULO DI PROPOSTA.
1.3 UTENTE. QUALSIASI SOGGETTO CHE, A QUALSIASI TITOLO E PER QUALSIASI RAGIONE, SI TROVI AD ACCEDERE ANCHE TEMPORANEAMENTE AI BENI DEL CLIENTE SUI QUALI IL FORNITORE EROGA IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA (A TITOLO DI ESEMPIO: DIPENDENTI, CONSULENTI ESTERNI, TECNICI MANUTENTORI ECC.)
1.4 TERZI. TUTTI I SOGGETTI, SIANO ESSI PERSONE FISICHE, GIURIDICHE, ENTI DIVERSI DAL FORNITORE, DAL CLIENTE, DAGLI UTENTI.
1.5 KNOW HOW. L’INSIEME DELLE SOLUZIONI TECNICHE, ORGANIZZATIVE E DI PROCESSO CHE CONSENTONO DI RISOLVERE PROBLEMI MANIFESTATISI NEL CORSO DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO.
2 ANNULLAMENTO DI PRECEDENTI ACCORDI
QUESTO CONTRATTO ANNULLA OGNI PRECEDENTE INTESA, PROPOSTA, OFFERTA INTERCORSA FRA LE PARTI IN RELAZIONE AI SERVIZI QUI DESCRITTI E FATTI SALVI I RAPPORTI CONTRATTUALI GIÀ IN ESSERE. I RAPPORTI FRA LE PARTI SONO REGOLATI ESCLUSIVAMENTE DA QUESTO CONTRATTO.
3 OGGETTO E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
3.1 OGGETTO. QUESTO CONTRATTO HA PER OGGETTO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA ON SITE O DA REMOTO SULLE APPARECCHIATURE PRESENTI NELL’OFFERTA COMMERCIALE.
IL SERVIZIO CONSISTE NELLA RIPARAZIONE DELLE MACCHINE INDICATE NEL CONTRATTO. SONO ESCLUSI INTERVENTI SISTEMISTICI E/O SULL’ARCHITETTURA DI RETE SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO.
NEL CANONE SONO COMPRESI I COSTI DI MANODOPERA, LE SPESE DI VIAGGIO DEL PERSONALE E LE SPESE PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI GUASTE.
LE PARTI DI RICAMBIO VERRANNO FORNITE SULLA BASE DI SCAMBIO CON QUELLE SOSTITUITE E SARANNO DI PRESTAZIONE EQUIVALENTI O SUPERIORI A QUELLE SOSTITUITE.
NEL CONTRATTI DENOMINATI T.I. E COSTOPAGINA È PREVISTA LA FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO (TONER E TAMBURI) ALLE CONDIZIONI SPECIFICATE NELL’OFFERTA E PER UNA COPERTURA MASSIMA DELLE STAMPE PARI AL 6% DEL FORMATO A4 CALCOLATA SULLA MEDIA TRIMESTRALE.
3.2 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO. IL CONTRATTO SI PERFEZIONA AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA OMMERCIALE.
4 OBBLIGAZIONI A CARICO DEL FORNITORE
4.1 SERVIZI OFFERTI DIRETTAMENTE DAL FORNITORE. IL FORNITORE FORNIRÀ I SERVIZI NELLE MODALITÀ DESCRITTE NELL’OFFERTA COMMERCIALE ALLEGATA A QUESTE CONDIZIONI GENERALI.
IL FORNITORE, PER QUANTO DI PROPRIA DIRETTA COMPETENZA, GARANTISCE CHE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SARÀ DISPONIBILE CON CONTINUITÀ PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO.
5 ADEGUAMENTO DEL CANONE
5.1 L’adeguamento del canone all’indice ISTAT (annuale) verrà effettuato automaticamente.
Qualora si verifichi un aumento del canone in misura percentuale di 5 (cinque) punti oltre all’indice ISTAT (annuale), la Ditta si impegna ad avvisare in forma scritta, anche a mezzo fax almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del Contratto.
6 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONI
6.1 SULL’EFFICIENZA DEL SERVIZIO. IL FORNITORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI DIRETTI E/O INDIRETTI DERIVANTI DALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO SE IMPUTABILI, ANCHE PARZIALMENTE, A INERZIE DEL CLIENTE NEL PREDISPORRE QUANTO NECESSARIO ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO.
IL FORNITORE DECLINA INOLTRE OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI DIRETTI E/O INDIRETTI DI QUALSIASI NATURA IN QUALSIASI MODO COLLEGATI ALL’UTILIZZO (DA INTENDERSI NEL SENSO PIÙ AMPIO DELLA PAROLA) DEGLI APPARATI E/O DEL SOFTWARE, NELL’AMBITO DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO.
6.2 NON DISPONIBILITÀ DI RISORSE ESTERNE. IL FORNITORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER LA MANCATA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO NONCHÉ PER DANNI DIRETTI E/O INDIRETTI DERIVANTI DALLA MANCATA DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO IMPUTABILI A FATTORI NON DIPENDENTI DIRETTAMENTE DAL FORNITORE STESSO.
6.3 MANCATA INSTALLAZIONE DI AGGIORNAMENTO PATCH, AGGIORNAMENTI E ASSIMILABILI. LA RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE, IN CASO DI DIFETTOSO FUNZIONAMENTO DELLE MACCHINE, È LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE CONDIZIONI E NEI TERMINI DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO. RESTA ESCLUSA, IN PARTICOLARE, OGNI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE O EXTRACONTRATTUALE PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI SUBITI DAL CLIENTE O DA TERZI IN CONSEGUENZA DELL’ USO O MANCATO USO DELLE MACCHINE OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO. RESTA A CARICO DEL CLIENTE LA RESPONSABILITÀ RIGUARDANTE GLI ADEMPIMENTI IN MERITO ALLA LEGGE 626/94 SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. IN PARTICOLARE IL CLIENTE È OBBLIGATO A METTERE AL CORRENTE IL PERSONALE DEL FORNITORE DELLE EVENTUALI CONDIZIONI DI PERICOLO PRESENTI SUL LUOGO OVE VERRÀ PRESTATO IL SERVIZIO ED AGGIORNARLO SULLE PROCEDURE DI SICUREZZA PREVISTE.
IL FORNITORE DECLINA ALTRESÌ OGNI RESPONSABILITÀ PER LA MANCATA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO NONCHÉ PER DANNI DIRETTI E/O INDIRETTI DERIVANTI DALLA MANCATA INSTALLAZIONE, DA PARTE, DEL CLIENTE, DEGLI AGGIORNAMENTI SOFTWARE SEGNALATI DAL FORNITORE.
6.4 ESCLUSIONI. LE CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA NON SI APPLICANO NEI SEGUENTI CASI:
- QUALORA I GUASTI SIANO CAUSATI DA CALAMITÀ, TRA CUI INCENDI, INONDAZIONI, ACQUA, VENTO, FULMINI, EVENTI SISMICI, ATTI VANDALICI, SOMMOSSE.
- DIFETTI O PROBLEMI DEL SISTEMA OPERATIVO, APPLICATIVI E DATI DEL CLIENTE.
- IMPOSSIBILITÀ DI ADEMPIMENTO DA PARTE DEL FORNITORE DOVUTO A CAUSA DI FORZA MAGGIORE IVI COMPRESO SCIOPERI ANCHE AZIENDALI, ATTI DI SABOTAGGIO ED ALTRE CAUSE A TERZI IMPUTABILI.
- QUALORA LE MACCHINE SIANO UTILIZZATE CON APPARECCHIATURE E/O CON MATERIALE ACCESSORIO NON CORRISPONDENTE ALLE SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE.
- QUALORA SI TRATTI DI GUASTI CAUSATI DA NEGLIGENZA, DOLO DELL’UTILIZZATORE, DA DIFETTI DELL’IMPIANTO ELETTRICO E/O D’AMBIENTE, DA CAUSA DI FORZA MAGGIORE E DA ALTRE CAUSE IMPUTABILI A TERZI.
- QUALORA LE MACCHINE PRESENTINO SOSTITUZIONI O RIPARAZIONI NON EFFETTUATE DAL FORNITORE NEL PERIODO CONTRATTUALE.
- NEL CASO DI CESSIONE DELLE MACCHINE.
6.5 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE. NEL CASO VENISSE DIMOSTRATA, CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, LA RESPONSABILITÀ DIRETTA DEL FORNITORE NEL DANNO SUBITO DAL CLIENTE, IL RISARCIMENTO EVENTUALMENTE DOVUTO NON POTRÀ SUPERARE IL 70% DEL PREZZO EFFETTIVAMENTE PAGATO PER IL SERVIZIO FINO ALLA VERIFICAZIONE DEL DANNO.
7 OBBLIGAZIONI A CARICO DEL CLIENTE
7.1 PREDISPOSIZIONE DI LOCALI, ATTREZZATURE, CONNETTIVITÀ, MISURE LOGISTICHE, HARDWARE E SOFTWARE. IL CLIENTE PREDISPORRÀ E METTERÀ IN OPERA IN PIENA AUTONOMIA LOCALI, ATTREZZATURE, CONNETTIVITÀ, MISURE LOGISTICHE, HARDWARE, SOFTWARE E QUANT’ALTRO NECESSARIO ALLA EROGAZIONE DEL SERVIZIO SOSTENENDONE I RELATIVI COSTI E VERIFICANDONE LA RISPONDENZA ALLE PROPRIE NECESSITÀ.
7.2 AGEVOLAZIONE. IL CLIENTE FARÀ DEL PROPRIO MEGLIO PER CONSENTIRE IL PIÙ RAPIDO PERFEZIONARSI DEL CONTRATTO, PROVVEDENDO SENZA RITARDO A RISOLVERE EVENTUALI PROBLEMI CHE DOVESSERO OSTACOLARE O RITARDARE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO.
7.3 ADEMPIMENTO A OBBLIGHI DI LEGGE. È OBBLIGO DEL CLIENTE VERIFICARE LA SUSSISTENZA DI TUTTE LE CONDIZIONI DI LEGGE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI QUESTO CONTRATTO.
7.4 SEGRETEZZA E ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA. IL CLIENTE È INFORMATO CHE LA COMUNICAZIONI O LA DIFFUSIONE DEI PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO (CON ELENCAZIONE NON TASSATIVA: PASSWORD, LOGIN, CODICI DI ACCESSO ECC.) E CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO PUÒ COMPROMETTERNE LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA.
EGLI CONSERVERÀ PERTANTO LA MASSIMA SEGRETEZZA SUI DATI PRESENTI E FUTURI OGGETTO DEL CONTRATTO E SU TUTTO CIÒ CHE CONSENTE ANCHE INDIRETTAMENTE L’ACCESSO AI SOFTWARE E AGLI APPARATI UTILIZZATI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO.
7.5 CONFIDENZIALITÀ DELLE INFORMAZIONI. IL CLIENTE È OBBLIGATO A NON COMUNICARE O DIFFONDERE A TERZI INFORMAZIONI, ANCHE COMMERCIALI, RELATIVE A QUESTO CONTRATTO.
8 KNOW HOW E PROPRIETÀ INTELLETTUALE
8.1 DOCUMENTAZIONE. TUTTI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA, FORNITA O CONSEGNATA IN ESECUZIONE DI QUESTO CONTRATTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEL FORNITORE O DEGLI ALTRI SOGGETTI INDICATI NELLA STESSA.
8.2 SOLUZIONI TECNICHE E KNOW HOW. IL CLIENTE RICONOSCE CHE LE SOLUZIONI TECNICHE E IL KNOW IMPIEGATO E ACQUISITO DAL FORNITORE NELL’ESECUZIONE DI QUESTO CONTRATTO È PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEL FORNITORE STESSO.
9 DURATA
LA DURATA DI QUESTO CONTRATTO È INDICATO NELL’OFFERTA SOTTOSCRITTA.
10 RINNOVO TACITO E DISDETTA
IL CONTRATTO ALLA NATURALE SCADENZA SI RINNOVERA’ TACITAMENTE DI 12 MESI IN 12 MESI SALVO DISDETTA ENTRO 4 MESI DALLA PRIMA SCADENZA.
EVENTUALE DISDETTA ANTICIPATA COMPORTERA’ L’ADDEBITO DI TUTTI I CANONI DOVUTI FINO AL MOMENTO DELLA DISDETTA STESSA E IL RICONOSCIMENTO DI TUTTI I CANONI RESIDUI ALLA SCADENZA NATURALE A TITOLO DI PENALE.
11 TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
IL CLIENTE PAGHERÀ IL PREZZO PATTUITO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO NEI TERMINI E CON LE MODALITÀ INDICATE NELL’OFFERTA SOTTOSCRITTA.
12 RISOLUZIONE DI DIRITTO, CESSAZIONE DEL CONTRATTO, SOSPENSIONE CAUTELATIVA DEL SERVIZIO
12.1 CASI DI RISOLUZIONE DI DIRITTO. IL CONTRATTO SI RISOLVE DI DIRITTO EX ART.1456 C.C. TRAMITE SEMPLICE COMUNICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R O TELEGRAMMA NEI SEGUENTI CASI:
- VIOLAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE ANCHE DI UNA SOLA DELLE OBBLIGAZIONI DI CUI AL COMMA 6 DI QUESTO CONTRATTO,
- MANCATO PAGAMENTO DI QUANTO PATTUITO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO.
12.2 SOSPENSIONE CAUTELATIVA DEL SERVIZIO. IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO ANCHE DI UNA SOLA RATA DEL CANONE PATTUITO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO, IL FORNITORE POTRÀ UNILATERALMENTE SOSPENDERE IL SERVIZIO FINO A QUANDO PERMANE LO STATO DI MORA DEL CLIENTE, SENZA CHE NESSUNA RESPONSABILITÀ POSSA ESSERE ATTRIBUITA AL FORNITORE PER DANNI DIRETTI E/O INDIRETTI DERIVANTI DALLA MANCATA DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO.
13 VARIE
13.1 DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI. IL FORNITORE ELEGGE DOMICILIO PRESSO LA PROPRIA SEDE LEGALE.
IL CLIENTE ELEGGE DOMICILIO PRESSO L’INDIRIZZO DICHIARATO NEL MODULO DI PROPOSTA, IMPEGNANDOSI A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE OGNI EVENTUALE VARIAZIONE.
13.2 BEST EFFORT E FORO COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE. LE PARTI FARANNO DEL LORO MEGLIO PER COMPORRE AMICHEVOLMENTE OGNI CONTROVERSIA CHE DOVESSE SORGERE IN ORDINE ALL’INTERPRETAZIONE O ALL’ESECUZIONE DI QUESTO CONTRATTO, ANCHE MEDIANTE IL RICORSO ALLA CONCILIAZIONE O MEDIAZIONE DI TERZE PARTI. SE, NONOSTANTE IL RECIPROCO IMPEGNO, LE PARTI NON DOVESSERO RIUSCIRE A COMPORRE LA VERTENZA, COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA PER OGNI CONTROVERSIA DERIVANTE DALL’INTERPRETAZIONE O ESECUZIONE DI QUESTO CONTRATTO SARÀ SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IL FORO DI MILANO.
13.3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. AI SENSI DELL’ART.13, DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 ̋CODICE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ̋ (DI SEGUITO IL CODICE) ED IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI EFFETTUATO DA DISPLAY PLUS LA INFORMIAMO DI QUANTO SEGUE:
IL TRATTAMENTO A CUI SONO SOTTOPOSTI I DATI PERSONALI CHE LEI HA FORNITO HA LA FINALITÀ DI PROVVEDERE ALLA ESECUZIONE E ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO IN CORSO ED AI CONNESSI ADEMPIMENTI DI LEGGE, CONTABILI, FISCALI.
IL TRATTAMENTO DEI DATI PER LE FINALITÀ SOPRA ILLUSTRATE AVVIENE MEDIANTE ELABORAZIONE MANUALE O INFORMATICA. IL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AL TRATTAMENTO CITATO HA NATURA OBBLIGATORIA IN QUANTO NECESSARIO ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PER ADEMPIMENTI DI NATURA CONTABILE E FISCALE. L’EVENTUALE PARZIALE O TOTALE RIFIUTO DI CONFERIRE O AGGIORNARE TALI DATI POTREBBE COMPORTARE DA PARTE NOSTRA L’IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE CORRETTAMENTE IL CONTRATTO O DI ADEMPIERE AD OBBLIGAZIONI DI LEGGE. POTRÀ CONSULTARE, MODIFICARE, OPPORSI O FAR CANCELLARE I SUOI DATI O COMUNQUE ESERCITARE TUTTI I DIRITTI CHE LE SONO RICONOSCIUTI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL CODICE.
TUTTI I COSTI RIPORTATI IN OFFERTA SONO DA CONSIDERARSI AL NETTO DI IVA DI LEGGE